L’ECHA amplia la lista delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)

2026-02-12
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L’Unione Europea continua a rafforzare il proprio quadro normativo in materia di sostanze chimiche con l’obiettivo di tutelare la salute umana e l’ambiente.

Con l’aggiornamento del 4 febbraio 2026, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha aggiunto nuove sostanze alla Lista delle sostanze candidate SVHC (sostanze estremamente preoccupanti), che conta ora un totale di 253 voci.

Questo ampliamento non solo aumenta il numero di sostanze soggette a controllo, ma comporta anche obblighi immediati per le aziende che operano sul mercato europeo.

Le nuove sostanze incluse sono il n-esano (Nº CE: 203-777-6 / Nº CAS: 110-54-3) e il 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol e i suoi sali (Nº CE: - / Nº CAS: - ).

Queste sostanze sono state classificate con effetti negativi sulla riproduzione, motivo per cui sono soggette a controlli normativi più rigorosi.

Il loro utilizzo è comune in settori quali la formulazione chimica, la lavorazione dei polimeri, la produzione di rivestimenti o la fabbricazione di detergenti, pertanto l’aggiornamento interessa un’ampia varietà di industrie.

Implicazioni per i settori industriali

La presenza di queste sostanze nei processi produttivi obbliga le aziende a rivedere le proprie pratiche e a valutare alternative più sicure.

L’inclusione nella lista delle sostanze candidate SVHC rappresenta spesso il primo passo verso misure più restrittive, come l’autorizzazione o persino la proibizione, rendendo fondamentale anticipare i cambiamenti per ridurre i rischi normativi e di mercato.

Obblighi per le aziende dopo l’aggiornamento della lista SVHC

L’inserimento di nuove sostanze nella lista delle sostanze candidate SVHC attiva automaticamente una serie di obblighi legali ai sensi del Regolamento REACH, che riguardano produttori, importatori e fornitori nel mercato europeo:

1. Aggiornamento delle schede di dati di sicurezza

I produttori e i distributori di sostanze e miscele devono rivedere la documentazione tecnica dei propri prodotti e aggiornare le schede di dati di sicurezza (SDS) includendo le informazioni relative alle nuove sostanze identificate.

Tali documenti devono essere presentati in modo chiaro, dettagliato e facilmente accessibile a tutti gli attori della catena di approvvigionamento.

2. Comunicazione obbligatoria negli articoli

Quando un articolo contiene una di queste sostanze in una concentrazione superiore allo 0,1 % in peso, i fornitori sono tenuti a informare i clienti professionali e i consumatori che ne facciano richiesta.

3. Notifica all’ECHA entro sei mesi

I produttori e gli importatori di articoli dispongono di sei mesi dalla data di inclusione — fino ad agosto 2026 — per notificare all’ECHA se i loro prodotti contengono tali sostanze in quantità rilevanti.

4. Impatto sulle certificazioni ambientali

La presenza di SVHC influisce anche sulla possibilità di ottenere certificazioni ambientali.

In base a normative come la Direttiva quadro sui rifiuti o il Regolamento Ecolabel europeo, i prodotti che superano le soglie consentite di queste sostanze non possono ottenere il marchio ecologico dell’UE.

Aggiornamento disponibile in eQgest

È ora disponibile in eQgest l’aggiornamento che include le due nuove sostanze aggiunte dall’ECHA alla lista delle sostanze candidate SVHC.

Se desideri sapere come possiamo aiutarti a mantenere le schede di dati di sicurezza e l’etichettatura sempre aggiornate in conformità agli ultimi requisiti normativi, eQgest sarà lieta di fornirti maggiori informazioni. Contattaci qui

Ulteriori informazioni sulla lista delle sostanze SVHC

Se desideri approfondire il tema della lista delle sostanze candidate SVHC, ne abbiamo già parlato in un precedente articolo. Puoi consultarlo al seguente link.

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