Che cos’è il regolamento REACH?

REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006) è il regolamento europeo concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze e delle miscele chimiche (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

Come funziona il regolamento REACH?

Il REACH prescrive che un fabbricante o un importatore di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati, in quantità superiori o uguali a 1 tonnellata all’anno effettui la registrazione di tutte le sostanze fabbricate e immesse nel mercato nell’UE. Anche i produttori e gli importatori di articoli dovranno registrare le sostanze contenute nei medesimi, a condizione che soddisfino le condizioni di cui all’articolo 7.

Il REACH prevede altresì un sistema di autorizzazione per garantire che le sostanze estremamente problematiche siano adeguatamente controllate. Inoltre, stabilisce dei meccanismi più efficaci per lo scambio di informazioni nella catena di approvvigionamento.

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NORMATIVA REACH

Qual è l’ambito di applicazione del REACH e quali sostanze riguarda?

Il REACH riguarda tutte le sostanze chimiche, ad eccezione di quelle esplicitamente escluse.

  • Sostanze radioattive.

  • Sostanze soggette a controllo doganale, purché non siano sottoposte ad alcun tipo di trattamento o trasformazione e che si trovino in un deposito temporaneo o in una zona franca o in un deposito franco ai fini della riesportazione o in transito.

  • Sostanze intermedie non isolate.

  • Il trasporto di sostanze pericolose e di sostanze pericolose contenute in miscele pericolose per ferrovia, su strada, per via navigabile interna, per mare o per via aerea.

  • I rifiuti non costituiscono una sostanza, una miscela o un articolo ai sensi dell’articolo 3 del regolamento REACH.

Inoltre, gli Stati membri possono prevedere deroghe per motivi di difesa.

Esistono alcuni utilizzi che sono esentati da una parte degli obblighi del REACH:

  • Le sostanze utilizzate nei medicinali per uso umano o veterinario, nonché negli alimenti o nei mangimi (compresi gli additivi alimentari e le sostanze aromatizzanti), sono esentati dai seguenti titoli del regolamento (purché siano regolati dalla rispettiva legislazione settoriale):

    • Titolo II: Registrazione delle sostanze

    • Titolo V: Utilizzatori a valle

    • Titolo VI: Valutazione.

    • Titolo VII: Autorizzazione

  • Le seguenti miscele allo stadio di prodotto finito, destinate all’utilizzatore finale, sono esentate dal titolo IV (Informazioni all’interno della catena di approvvigionamento): medicinali per uso umano o veterinario, prodotti cosmetici, dispositivi medici invasivi o usati a contatto diretto con il corpo umano e alimenti o mangimi (come additivi o sostanze aromatizzanti) (art. 2.6).

  • I biocidi e prodotti fitosanitari che sono disciplinati da una normativa specifica sono considerati registrati (art. 15).

  • Le sostanze di cui agli allegati IV e V del regolamento sono esentate dai titoli II, V e VI (art. 2.7).

  • Le sostanze intermedie isolate, "in loco" e/o "trasportate", avranno regole di registrazione meno severe e dovranno solo presentare informazioni specifiche in merito ai rispettivi rischi (cfr. articoli 17 e 18). Per ulteriori informazioni, consulta il documento guida sulle sostanze intermedie.

  • I polimeri sono esentati dalla registrazione e dalla valutazione (art. 2.9), ma non le unità monomeriche che li compongono. Per ulteriori informazioni, consulta il documento guida su monomeri e polimeri.

  • Le sostanze utilizzate per la ricerca e lo sviluppo orientati ai prodotti e ai processi sono esentate dall’obbligo di registrazione generale (art. 9).

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DUBBI E DOMANDE FREQUENTI

Rispondiamo a tutte le domande sul regolamento REACH

Un utilizzatore a valle è una persona fisica o giuridica stabilita nell’UE, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle.

Il regolamento REACH prevede l’istituzione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), con sede a Helsinki.

L’Agenzia rappresenta il nucleo del sistema REACH, in quanto gestisce gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del regolamento, garantendone il buon funzionamento e fungendo da interlocutore tra tutte le parti interessate.

Gestisce il processo di registrazione ed è responsabile della valutazione dei dossier (verifica e valutazione delle proposte di sperimentazione).

Svolge inoltre un ruolo fondamentale di supporto a Commissione, Stati membri e altri attori, coordina le azioni di valutazione delle sostanze, nonché crea e gestisce le infrastrutture informatiche.

L’Agenzia dispone di importanti poteri decisionali e di una commissione di ricorso, dove vengono prese decisioni in merito ai ricorsi proposti contro le decisioni adottate.

L’ECHA crea e tiene aggiornato sotto forma di database un catalogo delle classificazioni e delle etichettature con le sostanze per le quali è obbligatoria la registrazione e le sostanze che soddisfano i criteri per essere considerate pericolose e che sono immesse sul mercato in quanto tali o in quanto componenti di preparati in concentrazioni superiori ai limiti specificati. Per ciascuna di queste sostanze si includono le seguenti informazioni:

  • Identità del fabbricante o importatore responsabile dell’immissione sul mercato della sostanza. Identità della sostanza o delle sostanze.

  • Classificazione del pericolo della sostanza.

  • Etichetta di pericolo della sostanza.

  • Ove opportuno, limiti di concentrazione specifici.

Le sostanze definite SVHC (sostanze estremamente preoccupanti) sono quelle che soddisfano uno dei criteri di cui all’articolo 57 del regolamento REACH. Tali sostanze saranno incluse nell’allegato XIV (Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione) e il loro uso è soggetto ad autorizzazione da parte dell’ECHA.