Nuova proposta della Commissione Europea per rinviare le scadenze dell’etichettatura CLP nel Regolamento (UE) 2024/2865

2025-11-20

Contesto e motivi della modifica

Il Regolamento (UE) 2024/2865, già analizzato nel nostro precedente blog, introduce modifiche al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

Esso ha stabilito nuove norme per l’etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose, tra cui:

  • Formati specifici per le etichette.

  • Scadenze per il rietichettaggio.

  • Requisiti per la pubblicità e la vendita a distanza.

  • Requisiti di etichettatura dei combustibili presso le stazioni di servizio.

Tuttavia, l’aumento della complessità e del volume dei requisiti ha generato preoccupazione tra le imprese per l’onere amministrativo e i costi associati.

Per questo motivo, la Commissione Europea ha proposto semplificazioni e ha deciso di posticipare l’entrata in vigore delle norme più complesse per facilitare la transizione.

Obiettivi di questa proposta

Gli obiettivi principali della proposta sono:

  • Ridurre l’onere amministrativo e i costi che i nuovi requisiti di etichettatura comportano per le imprese, in particolare per le PMI.

  • Ampliare i termini di adattamento ed evitare la confusione generata dalle date di applicazione attuali.

  • Rendere più flessibili gli aspetti che presentano maggiori difficoltà di conformità e che non apportano benefici significativi alla protezione della salute umana e dell’ambiente.

Con questa proposta, le date di etichettatura del Regolamento CLP vengono posticipate e adeguate per coincidere con le modifiche dei Regolamenti (UE) 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti e (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici.

Ciò garantisce coerenza normativa e semplifica le procedure attraverso scadenze allineate.

Principali cambiamenti nelle date di applicazione

L’emendamento modifica l’Articolo 2 del Regolamento (UE) 2024/2865 come segue:

  • Vengono eliminate dall’elenco delle disposizioni che entreranno in vigore il 1° luglio 2026:

    • Le modifiche all’articolo 30 (scadenze per il rietichettaggio).

    • L’articolo 48 (pubblicità).

    • L’articolo 48a (vendita a distanza).

    • Le disposizioni sull’etichettatura delle pompe di carburante dell’allegato II.

  • Vengono eliminate dall’elenco delle disposizioni che entreranno in vigore il 1° gennaio 2027:

    • Le modifiche all’articolo 31(3).

    • Le sezioni pertinenti dell’allegato I sui requisiti obbligatori di formato.

  • Si introduce un nuovo paragrafo 3a nell’articolo 2, che stabilisce come nuova data di applicazione il 1° gennaio 2028 per tutte le disposizioni sopra menzionate.

Di conseguenza, le disposizioni interessate da questa proroga vengono rimosse dal precetto che consente l’applicazione volontaria del Regolamento (UE) 2024/2865 prima della sua data di applicazione (paragrafi 4 e 5 dell’articolo 2) e trasferite in un nuovo paragrafo 5a, allineando le date.

Di seguito una tabella riassuntiva con i principali cambiamenti:

Ambito

Data di applicazione originale

Nuova data proposta

Art. 30 CLP – Scadenze per il rietichettaggio

1 luglio 2026 / 1 gennaio 2027

1 gennaio 2028

Art. 31(3) CLP – Requisiti obbligatori di formato (carattere, spaziatura, ecc.)

1 gennaio 2027

1 gennaio 2028

Art. 48 CLP – Requisiti informativi nella pubblicità

1 luglio 2026

1 gennaio 2028

Art. 48a CLP – Vendita a distanza

1 luglio 2026

1 gennaio 2028

Allegato I (parti 2 e 3) – Formato dell’etichettatura

1 gennaio 2027

1 gennaio 2028

Allegato II (parte 5) – Etichettatura delle pompe di carburante

1 luglio 2026

1 gennaio 2028

Applicazione volontaria (Art. 2.4, 2.5 CLP)

30 dicembre 2024

31 dicembre 2027

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