Nuova proposta della Commissione Europea per rinviare le scadenze dell’etichettatura CLP nel Regolamento (UE) 2024/2865
Contesto e motivi della modifica
Il Regolamento (UE) 2024/2865, già analizzato nel nostro precedente blog, introduce modifiche al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
Esso ha stabilito nuove norme per l’etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose, tra cui:
Formati specifici per le etichette.
Scadenze per il rietichettaggio.
Requisiti per la pubblicità e la vendita a distanza.
Requisiti di etichettatura dei combustibili presso le stazioni di servizio.
Tuttavia, l’aumento della complessità e del volume dei requisiti ha generato preoccupazione tra le imprese per l’onere amministrativo e i costi associati.
Per questo motivo, la Commissione Europea ha proposto semplificazioni e ha deciso di posticipare l’entrata in vigore delle norme più complesse per facilitare la transizione.
Obiettivi di questa proposta
Gli obiettivi principali della proposta sono:
Ridurre l’onere amministrativo e i costi che i nuovi requisiti di etichettatura comportano per le imprese, in particolare per le PMI.
Ampliare i termini di adattamento ed evitare la confusione generata dalle date di applicazione attuali.
Rendere più flessibili gli aspetti che presentano maggiori difficoltà di conformità e che non apportano benefici significativi alla protezione della salute umana e dell’ambiente.
Con questa proposta, le date di etichettatura del Regolamento CLP vengono posticipate e adeguate per coincidere con le modifiche dei Regolamenti (UE) 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti e (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici.
Ciò garantisce coerenza normativa e semplifica le procedure attraverso scadenze allineate.
Principali cambiamenti nelle date di applicazione
L’emendamento modifica l’Articolo 2 del Regolamento (UE) 2024/2865 come segue:
Vengono eliminate dall’elenco delle disposizioni che entreranno in vigore il 1° luglio 2026:
Le modifiche all’articolo 30 (scadenze per il rietichettaggio).
L’articolo 48 (pubblicità).
L’articolo 48a (vendita a distanza).
Le disposizioni sull’etichettatura delle pompe di carburante dell’allegato II.
Vengono eliminate dall’elenco delle disposizioni che entreranno in vigore il 1° gennaio 2027:
Le modifiche all’articolo 31(3).
Le sezioni pertinenti dell’allegato I sui requisiti obbligatori di formato.
Si introduce un nuovo paragrafo 3a nell’articolo 2, che stabilisce come nuova data di applicazione il 1° gennaio 2028 per tutte le disposizioni sopra menzionate.
Di conseguenza, le disposizioni interessate da questa proroga vengono rimosse dal precetto che consente l’applicazione volontaria del Regolamento (UE) 2024/2865 prima della sua data di applicazione (paragrafi 4 e 5 dell’articolo 2) e trasferite in un nuovo paragrafo 5a, allineando le date.
Di seguito una tabella riassuntiva con i principali cambiamenti:
Ambito | Data di applicazione originale | Nuova data proposta |
Art. 30 CLP – Scadenze per il rietichettaggio | 1 luglio 2026 / 1 gennaio 2027 | 1 gennaio 2028 |
Art. 31(3) CLP – Requisiti obbligatori di formato (carattere, spaziatura, ecc.) | 1 gennaio 2027 | 1 gennaio 2028 |
Art. 48 CLP – Requisiti informativi nella pubblicità | 1 luglio 2026 | 1 gennaio 2028 |
Art. 48a CLP – Vendita a distanza | 1 luglio 2026 | 1 gennaio 2028 |
Allegato I (parti 2 e 3) – Formato dell’etichettatura | 1 gennaio 2027 | 1 gennaio 2028 |
Allegato II (parte 5) – Etichettatura delle pompe di carburante | 1 luglio 2026 | 1 gennaio 2028 |
Applicazione volontaria (Art. 2.4, 2.5 CLP) | 30 dicembre 2024 | 31 dicembre 2027 |
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