La soluzione eQgest: il software per la gestione delle schede di sicurezza

La soluzione eQgest

REGOLAMENTO (UE) N. 2017/542

Notifica europea armonizzata ai centri antiveleni

Cosa sono le informazioni tossicologiche?

Prima della pubblicazione di questo regolamento, la procedura di notifica delle miscele ai centri antiveleni era di competenza di ogni Stato; in Spagna, tali dati si notificavano all’INTCF tramite le cosiddette "schede tossicologiche".

Il 22 marzo 2017 è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 2017/542 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP) mediante l’aggiunta di un allegato: Allegato VIII - Informazioni armonizzate relative alla risposta di emergenza sanitaria e misure di prevenzione.

L’allegato VIII è stato modificato il 29 ottobre 2019 dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 2020/11 e, successivamente, dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 2020/1677 (in vigore).

Dalla scheda tossicologica all’invio di file PCN Format all’ECHA

  • Le notifiche effettuate secondo la procedura attualmente in vigore, prima dell’entrata in vigore dell’Allegato VIII, saranno valide fino a gennaio 2025 (fatte salve le modifiche necessarie).

  • Tutti i prodotti interessati dovranno essere notificati ai sensi del nuovo regolamento entro gennaio 2025.

  • Attualmente, qualsiasi comunicazione nuova o aggiornamento di una esistente deve essere effettuato in conformità all’allegato VIII del CLP.

Gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele pericolose sono responsabili ai sensi del regolamento CLP. Tale obbligo ricade sempre sul soggetto giuridico dell’UE. In altre parole, un fornitore non domiciliato nell’UE non può sostituire il responsabile domiciliato nell’UE.