La Corte di Giustizia dell’UE revoca la classificazione del diossido di titanio come cancerogeno per inalazione

2025-12-12
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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha revocato la decisione che classificava il diossido di titanio come una sostanza cancerogena per inalazione.

Nel 2019, attraverso il Regolamento Delegato (UE) 2020/217, la Commissione Europea aveva incluso il diossido di titanio in forma di polvere come cancerogeno per inalazione di categoria 2 ai sensi del Regolamento CLP, nell’ATP 14. Tale decisione si basava sulla raccomandazione dell’ECHA (Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche).

Secondo tale valutazione, alcune forme di TiO₂ in polvere ([in forma di polvere contenente l’1% o più di particelle con un diametro aerodinamico ≤ 10 µm]) potevano aumentare il rischio di cancro ai polmoni dopo un’esposizione prolungata.

La misura comportava rigorosi obblighi di etichettatura e costi regolatori più elevati per una vasta gamma di prodotti, dalle vernici ai cosmetici, dalle plastiche ai prodotti farmaceutici e alimentari.

I prodotti contenenti TiO₂ [in forma di polvere contenente l’1% o più di particelle con un diametro aerodinamico ≤ 10 µm] dovevano riportare un avvertimento relativo a un possibile rischio cancerogeno, con conseguente aumento dei costi e significativa incertezza legale per le aziende.

Errori nella valutazione scientifica secondo il Tribunale Generale (2022)

Nel 2022, con il Reglomento Della Commissione (UE) 2022/63, il Tribunale Generale dell’UE concluse che la Commissione aveva commesso errori nell’interpretazione dei dati tossicologici.

I giudici dichiararono che la forma fisica del composto (TiO₂ [in forma di polvere contenente l’1% o più di particelle con un diametro aerodinamico ≤ 10 µm]) e il suo comportamento in condizioni reali di esposizione non erano stati adeguatamente valutati. Inoltre, gli studi disponibili non giustificavano una classificazione così severa che attribuisse proprietà cancerogene intrinseche al TiO₂ nella forma definita di polvere.

I ricorrenti, in qualità di fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle o fornitori di diossido di titanio, presentarono ricorsi dinanzi al Tribunale Generale chiedendo l’annullamento parziale del Regolamento Delegato (UE) 2020/217 (ATP 14).

Di conseguenza, il 1° agosto 2025, la Corte di Giustizia dell’UE (CGUE) ha respinto i ricorsi presentati dalla Francia e dalla Commissione Europea, confermando l’annullamento della classificazione.

Ciò ha comportato la rimozione della classificazione del diossido di titanio (TiO₂) [in forma di polvere contenente l’1% o più di particelle con un diametro aerodinamico ≤ 10 µm] come sostanza cancerogena per inalazione secondo la categoria CMR 2 (Cancerogeno, Mutageno, Reprotossico).

Impatto dell’annullamento

L’annullamento della classificazione del diossido di titanio [in forma di polvere contenente l’1% o più di particelle con un diametro aerodinamico ≤ 10 µm] come cancerogeno per inalazione nell’Unione Europea rappresenta un cambiamento significativo nella regolamentazione di questa sostanza ampiamente utilizzata.

Sollievo per l’industria

L’industria chimica europea ha accolto favorevolmente la sentenza come una vittoria, ritenendo che essa ristabilisca certezza giuridica e fiducia nei processi regolatori.

Le aziende interessate sostenevano che la precedente classificazione generava incertezza e aumentava i costi di conformità regolatoria. A seguito dell’annullamento, i prodotti contenenti TiO₂ [in forma di polvere contenente l’1% o più di particelle con un diametro aerodinamico ≤ 10 µm] possono ora essere venduti senza essere etichettati come cancerogeni per inalazione. Inoltre, non saranno più richieste le misure di sicurezza sul lavoro applicabili alle sostanze classificate come cancerogene.

Tuttavia, restano in vigore gli obblighi generali per la prevenzione e il controllo dell’esposizione alla polvere nei luoghi di lavoro.

Conseguenze normative dopo la sentenza della CGUE

Sebbene la Commissione Europea possa ancora impugnare la sentenza, la decisione stabilisce un importante precedente su come i dati scientifici debbano essere interpretati nella regolamentazione delle sostanze chimiche nell’UE.

Lo status regolatorio futuro del diossido di titanio non è ancora del tutto chiaro. Per ora, la decisione offre un significativo sollievo regolatorio alle industrie che utilizzano questa sostanza.

Cosa accade al diossido di titanio negli alimenti?

La sentenza non modifica il divieto del diossido di titanio nei prodotti alimentari, poiché rimane proibito come additivo (E171) in seguito alla valutazione EFSA del 2021, che indicava potenziali rischi di genotossicità.

In altre parole, la decisione del Tribunale Generale è limitata alla sfera industriale, specificamente alla classificazione del diossido di titanio in polvere come cancerogeno per inalazione, e non influisce sul suo uso negli alimenti o in altre applicazioni regolamentate.

Conclusione

La rivalutazione normativa del TiO₂ dimostra che gli standard devono basarsi su scienza aggiornata e prove solide. Evidenzia inoltre come la relazione tra scienza, politica e regolamentazione influenzi direttamente aziende e consumatori.

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