Aggiornamento: Nuove sostanze aggiunte all’elenco SVHC – Novembre 2025
La Lista delle sostanze candidate di elevata preoccupazione (SVHC) continua ad ampliarsi con nuove sostanze e ora include un totale di 251 sostanze chimiche. L’ultimo aggiornamento dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) è avvenuto il 5 novembre 2025.
In questa occasione è stata aggiunta all’elenco, per la sua classificazione come sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB), la 1,1’-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] (DBDPE), identificata con il numero CAS 84852-53-9 e il numero CE 284-366-9.
In questo articolo spieghiamo che cos’è il DBDPE, cosa comporta la sua inclusione nell’elenco ECHA e anche un riepilogo degli aggiornamenti precedenti. Per comprendere meglio il contesto generale delle SVHC, puoi consultare un altro articolo in cui trattiamo in modo più dettagliato la classificazione delle sostanze.
Che cos’è il DBDPE?
Il DBDPE è un ritardante di fiamma bromurato ampiamente utilizzato nell’industria per la produzione di plastica, cavi, involucri di apparecchi elettronici e materiali da costruzione.
La sua elevata stabilità chimica e la resistenza alla degradazione fanno sì che rimanga nell’ambiente per lunghi periodi e si accumuli negli organismi viventi, rappresentando così potenziali rischi per gli ecosistemi e la salute umana.
Consultazione pubblica per possibili nuove sostanze SVHC
L’inclusione del DBDPE come nuova sostanza nell’elenco SVHC era già attesa, poiché l’ECHA aveva annunciato una consultazione pubblica che si è tenuta tra il 27 giugno e l’11 agosto 2025.
Cosa comporta l’inclusione della sostanza nell’elenco ECHA?
L’inclusione del DBDPE nell’elenco delle sostanze candidate SVHC implica nuovi obblighi specifici e scadenze critiche per produttori, importatori e distributori, nell’ambito del Regolamento REACH.
Se i tuoi prodotti contengono più dello 0,1% di questa sostanza, dovrai:
Aggiornare le SDS (Schede di Dati di Sicurezza) fornite dai fornitori dell’Unione Europea e le schede tecniche dei materiali interessati.
Informare i tuoi clienti sulla presenza di DBDPE negli articoli commercializzati.
Valutare alternative più sicure e sostenibili per sostituirne l’uso.
Notificare l’ECHA se l’articolo contiene DBDPE in quantità superiori a una tonnellata all’anno entro il 5 maggio 2026.
Informare i consumatori entro 45 giorni in caso di richiesta.
Aggiornamenti precedenti: nuove sostanze SVHC nel 2025
Nel 2025 l’ECHA aveva già aggiunto altre 8 nuove sostanze al suo elenco SVHC: 5 a gennaio e 3 a giugno.
5 nuove sostanze a gennaio 2025
Il 21 gennaio 2025, l’ECHA ha aggiunto cinque nuove sostanze all’elenco SVHC e ha aggiornato una voce precedente:
Octamethyltrisiloxane (CAS 107-51-7) e perfluamina (CAS 338-83-0): molto persistenti e bioaccumulabili, utilizzate nella produzione di detergenti, apparecchiature elettriche, elettroniche e ottiche.
Fosforotioato di O,O,O-trifenile (CAS 597-82-0): sostanza PBT impiegata in lubrificanti e grassi.
Miscela di reazione di trifenil tiofosfato e derivati fenil butilati terziari (CAS 192268-65-8): identificata come SVHC per evitare sostituzioni indesiderate, anche se non registrata nel REACH.
Acido 6-[(C10-C13)-alchil-(ramificato, insaturo)-2,5-diossopirrolidin-1-il]esanoico (CAS 2156592-54-8): classificato come tossico per la riproduzione, utilizzato in lubrificanti, grassi e fluidi per la lavorazione dei metalli.
Fosfito di tris(4-nonilfenile, ramificato e lineare): interferente endocrino ambientale, utilizzato in adesivi, sigillanti, rivestimenti e polimeri. La sua voce è stata aggiornata per riflettere la tossicità intrinseca e i casi in cui contiene ≥0,1% di 4-nonilfenolo.
3 nuove sostanze aggiunte all’elenco SVHC a giugno 2025
Il 25 giugno 2025, l’ECHA ha aggiunto tre nuove sostanze all’elenco SVHC:
A. 1,1,1,3,5,5,5-eptametil-3-[(trimetilsilil)ossi]trisilossano
Numero CAS: 17928-28-8
Numero CE: 241-867-7
Classificazione: molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB, Art. 57e del REACH)
Usi: reagente di laboratorio, cosmetici, prodotti per la cura personale, profumi, adesivi, rivestimenti e detergenti.
B. Decametiltetrasilossano
Numero CAS: 141-62-8
Numero CE: 205-491-7
Classificazione: vPvB (Art. 57e del REACH)
Usi: comune in cosmetici e prodotti per la cura personale; presente anche in lubrificanti, grassi, cere, lucidanti e prodotti per la cura dell’automobile.
C. Marrone reattivo 51
Nome IUPAC: Tetra(sodio/potassio) 7-[(E)-{2-acetamido-4-[(E)-(4-{[4-cloro-6-({2-[(4-fluoro-6-{[4-(vinilsulfonil)fenil]ammino}-1,3,5-triazina-2-il)ammino]propil}ammino)-1,3,5-triazina-2-il]ammino}-5-sulfonato-1-naftil)diazenil]-5-metossifenil}diazenil]-1,3,6-naftalenetrisulfonato
Numero CE: 466-490-7
Classificazione: tossico per la riproduzione (Art. 57c del REACH)
Usi: colorante tessile, comunemente impiegato nei processi di tintura industriale.
In quel momento è stata inoltre annunciata l’apertura della consultazione pubblica per analizzare l’inclusione di una quarta sostanza candidata: 1,1′-(etano-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] (DBDPE), un ritardante di fiamma bromurato ampiamente utilizzato, la cui inclusione è stata infine confermata a novembre.
Cosa devono fare le aziende dopo l’inclusione di una sostanza SVHC?
Quando vengono annunciati nuovi aggiornamenti, qualsiasi azienda che produca, importi o commercializzi articoli contenenti una delle nuove sostanze aggiunte deve:
Notificare l’ECHA, conformemente all’articolo 7.2 del REACH.
Aggiornare le Schede di Dati di Sicurezza (SDS).
Registrare le informazioni nella banca dati SCIP dell’ECHA, se applicabile.
Informare i consumatori che lo richiedono entro 45 giorni.
È importante sottolineare che l’ECHA stabilisce di solito un termine per adempiere agli obblighi. Prestare attenzione a tali scadenze è fondamentale per evitare problemi normativi.
Le costanti aggiunte di nuove sostanze all’elenco SVHC da parte dell’ECHA rafforzano l’impegno dell’Unione Europea per la sostenibilità e la protezione ambientale. Questo approccio promuove la sostituzione progressiva delle sostanze pericolose con alternative più sicure e responsabili.
Identificazione e gestione delle sostanze SVHC
Per affrontare gli aggiornamenti dell’ECHA e garantire la conformità normativa, è altamente consigliato affidarsi a un software specializzato. Un ottimo esempio è eQgest, uno strumento costantemente aggiornato da un team di regulatory affairs altamente qualificato.
Ad esempio, la sostanza recentemente aggiunta dall’ECHA è già stata integrata nell’ultima versione del programma, garantendo ai suoi clienti la possibilità di conformarsi al Regolamento REACH in modo rapido e sicuro.
La soluzione è un punto di riferimento poiché è progettata per offrire una gestione preventiva ed efficiente della conformità normativa, adattandosi alle particolarità di ogni azienda e settore. eQgest può aiutarti a rispettare il Regolamento REACH e a ottimizzare la gestione delle sostanze chimiche nella tua organizzazione.
Se desideri saperne di più sul software, puoi prenotare una dimostrazione completamente gratuita o contattare uno dei nostri consulenti commerciali.
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