Regolamento (UE) 2025/2439: nuovi termini di applicazione delle modifiche al CLP

2025-12-21
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Nel luglio 2025 la Commissione europea ha pubblicato una proposta (COM (2025) 531) di modifica del Regolamento (UE) 2024/2865. La proposta mirava a ridurre gli oneri amministrativi e i costi per le imprese, mantenendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente.

Successivamente, il 26 novembre 2025, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2025/2439 del Parlamento europeo e del Consiglio, che introduce modifiche al Regolamento (UE) 2024/2865. Questo intervento si è concentrato sull’aggiornamento delle date di applicazione e sull’introduzione di disposizioni transitorie volte a facilitarne l’attuazione.

Il nuovo regolamento risponde all’esigenza di armonizzare i termini di attuazione delle misure tecniche, amministrative e di etichettatura previste dal Regolamento 2024/2865, garantendo così una transizione ordinata ed efficace nel mercato interno delle sostanze e delle miscele pericolose.

Perché è stato modificato il Regolamento (UE) 2024/2865

Il Regolamento (UE) 2025/2439, che modifica il Regolamento (UE) 2024/2865, introduce cambiamenti al Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Quest’ultimo, pubblicato nel luglio 2025, ha introdotto norme specifiche sui formati delle etichette, sui termini per la rietichettatura, sui requisiti informativi, sulle regole per i carburanti presso le stazioni di servizio e ha inoltre posticipato l’applicazione iniziale di tali norme.

Tuttavia, l’aumento della complessità e del volume dei requisiti ha generato preoccupazione tra le imprese, in particolare per quanto riguarda l’onere amministrativo e i costi associati.

Per questo motivo, la Commissione europea ha proposto semplificazioni e ha deciso di rinviare l’entrata in vigore delle modifiche più complesse, al fine di garantire un’attuazione graduale e coerente.

Inoltre, il Regolamento (UE) 2025/2439 non introduce nuovi obblighi sostanziali, ma riorganizza e posticipa la loro applicazione, aspetto particolarmente rilevante per l’industria chimica e per i distributori di sostanze e miscele all’interno dell’UE.

Obiettivi del Regolamento 2025/2439

Oltre agli obiettivi principali legati all’adozione del Regolamento (UE) 2024/2865 — quali la riduzione degli oneri amministrativi e dei costi, l’estensione dei termini di adeguamento e la flessibilizzazione degli aspetti che presentano maggiori difficoltà di conformità — il Regolamento 2025/2439 mira anche a:

  • Garantire che le modifiche in materia di etichettatura e classificazione siano attuate in modo coordinato in tutta l’Unione europea, evitando differenze tra gli Stati membri.

  • Stabilire periodi transitori affinché le sostanze e le miscele già immesse sul mercato prima delle nuove date possano rimanere sul mercato per un periodo limitato, senza la necessità di una rietichettatura immediata.

Migliorare l’informazione al consumatore e la sicurezza nell’uso delle sostanze pericolose, con l’obiettivo di rafforzare la tutela della salute e dell’ambiente, nonostante l’estensione dei termini.

Principali modifiche alle date di applicazione

Secondo il documento ufficiale di modifica, il rinvio dei termini iniziali consentirà agli operatori economici di prepararsi meglio ai cambiamenti in materia di etichettatura e requisiti informativi.

Di seguito è riportato un riepilogo delle principali modifiche alle date di applicazione:

Ambito | Data di applicazione – Regolamento 2024/2865 | Nuova data di applicazione – Regolamento 2025/2439

  • Art. 30 CLP – Termini di rietichettatura
    1 luglio 2026 / 1 gennaio 2027 → 1 gennaio 2028

  • Art. 31(3) CLP – Requisiti obbligatori di formato (caratteri, spaziatura, ecc.)
    1 gennaio 2027 → 1 gennaio 2028

  • Art. 48 CLP – Requisiti informativi nella pubblicità (inclusa la vendita a distanza)
    1 luglio 2026 → 1 gennaio 2028

  • Art. 48a CLP – Vendita a distanza
    1 luglio 2026 → 1 gennaio 2028

  • Allegato I (parti 2 e 3) – Formato di etichettatura
    1 gennaio 2027 → 1 gennaio 2028

  • Allegato II (parte 5) – Etichettatura dei distributori di carburante
    1 luglio 2026 → 1 gennaio 2028

  • Allegato IV – Norme di etichettatura più restrittive
    1 luglio 2026 → 1 gennaio 2027

  • Art. 1(9) CLP – Utilizzatori a valle, importatori e distributori: obbligo di fornire le informazioni pertinenti per una risposta sanitaria adeguata
    1 gennaio 2026 → 1 gennaio 2027

  • Art. 1(24) CLP – Stati membri e distributori
    1 luglio 2026 → 1 gennaio 2027

  • Art. 1(15) CLP – Apposizione dell’etichetta, etichette pieghevoli o digitali
    1 luglio 2026 → 1 luglio 2026

  • Art. 1(17) CLP – Modelli di etichettatura
    1 luglio 2026 → 1 luglio 2026

  • Art. 1(18) CLP – Stazioni di ricarica
    1 luglio 2026 → 1 luglio 2026

  • Art. 1(22) CLP – Limiti specifici, fattori M ed ETA
    1 luglio 2026 → 1 luglio 2026

  • Allegato I (4) CLP – Etichette pieghevoli (nuove informazioni)
    1 luglio 2026 → 1 luglio 2026

  • Allegato I (11) CLP – Etichette digitali (nuove informazioni)
    1 luglio 2026 → 1 luglio 2026

  • Allegato II (1) CLP – Fornitura – Stazioni di ricarica
    1 luglio 2026 → 1 luglio 2026

  • Allegato I (10) – Esenzioni di etichettatura
    1 gennaio 2026 → 1 luglio 2026

  • Applicazione volontaria – (Art. 2.4, 2.5 CLP)
    30 dicembre 2024 → 31 dicembre 2027

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