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La Commissione Europea rafforza il controllo dei precursores di droghe regolati dall’Unione Europea tramite il Regolamento Delegato (UE) 2025/1475, adottato il 21 maggio 2025. La norma modifica il regolamento (CE) n. 273/2004, controllo intracomunitario, e il regolamento (CE) n. 111/2005, commercio con paesi terzi. La misura è stata presa per includere due sostanze chiave nella precursores di droghe lista.

Di seguito ti spieghiamo quali sono le sostanze e tutto ciò che devi sapere sulla modifica relativa ai precursori di droghe e le implicazioni per l’industria.

Cosa sono i precursores di droghe regolati dall’Unione Europea

I precursores di droghe regolati dall’Unione Europea sono sostanze chimiche che, a causa della loro composizione, possono essere utilizzate per scopi illeciti. In altre parole, possono servire alla produzione di vari tipi di droghe come anfetamine, cocaina, eroina e molte altre.

Queste sostanze sono classificate nelle seguenti categorie:

  • Categoria 1: utilizzate nella sintesi organica, ricerche mediche, farmacia, plastiche, profumeria, saponi o aromi per bevande. Sono fondamentali per la produzione della maggior parte delle droghe e per questo motivo si applicano le misure più severe.

  • Categoria 2 (sottocategorie 2A e 2B): utilizzate in coloranti, profumeria, farmacia, carta, oli, grassi, resine, sbiancanti (candeggine), cere, cotone, seta, ecc. Sono sostanze di grande importanza nella produzione di droghe come cocaina o eroina e sono essenziali nei processi di ottenimento delle droghe sintetiche.

  • Categoria 3: ampiamente diffuse negli usi industriali e domestici, ad esempio solventi e acidi nelle plastiche, fotografia, pittura, conservanti, alimenti, metalli, ecc. In questo caso le misure di controllo sono più flessibili, poiché non sono essenziali nel processo di produzione delle droghe.

  • Categoria 4: introdotta nel dicembre 2013 nella legislazione relativa al commercio tra UE e paesi terzi, copre i medicinali a uso umano e veterinario contenenti efedrina o pseudoefedrina.

Puoi anche consultare il testo consolidato del regolamento nella sua pagina ufficiale. Ora parleremo dell’ultima modifica che ha incluso due nuove sostanze nella lista dei precursori regolati.

Quali obblighi devono rispettare gli operatori che commercializzano precursori di droghe di categoria 1 e 2 nell’UE?

Tra gli obblighi per le entità che commercializzano precursores di droghe regolati dall’Unione Europea di categoria 1 e 2 segnaliamo:

  • Prima di poter possedere o immettere sul mercato sostanze elencate nella categoria 1, 2 e 2A dell’Allegato I (art. 3 regolamento (CE) 273/2004), devono avere una licenza rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabilite ed essere registrate presso tali autorità.

  • Documentare le transazioni commerciali (salvo eccezioni) (art. 5 regolamento (CE) 273/2004).

  • Per quanto riguarda l’etichettatura, come indica l’art. 7 del regolamento (CE) 273/2004, devono assicurarsi che le sostanze elencate come precursori di droghe di categoria 1 e 2 nell’Allegato I siano etichettate prima della fornitura. (Il nome riportato sull’etichetta deve essere quello menzionato nell’Allegato I. Possono inoltre inserire le loro etichette abituali).

  • Notifica immediata alle autorità competenti (CITCO) di qualsiasi ordine o transazione sospetta (art. 8 regolamento (CE) 273/2004).

Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti da questi regolamenti, salvo eccezioni, comporta sanzioni specifiche. È quindi fondamentale restare aggiornati e conformarsi alla normativa.

Quali sono le 2 nuove sostanze incluse e perché

Le sostanze più recentemente incluse nella precursores di droghe lista regolata dall’Unione Europea sono 4-piperidone e il suo derivato 1-boc-4-piperidone.

Questi sono precursori altamente rilevanti nella fabbricazione del fentanil, una potente sostanza oppioide, e di diversi suoi analoghi.

  • 4-piperidone può trasformarsi in altri composti come N-fenetil-4-piperidone (NPP), 4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP), N-fenilpiperidin-4-amina (4-AP) e norfentanil. Tutti sono regolati a livello internazionale dalla Convenzione ONU del 1988 a causa del loro uso nelle droghe illecite.

  • Il suo derivato, 1-boc-4-piperidone, è un derivato chimicamente protetto e può essere utilizzato per produrre 4-anilinopiperidin-1-carbossilato di tert-butile (1-boc-4-AP) e successivamente norfentanil o anche essere riconvertito in 4-piperidone.

È chiaro, ma vale la pena ribadire che queste sostanze agiscono come precursores di droghe, cioè come ingredienti iniziali nelle rotte di sintesi del fentanil e dei suoi analoghi.

Sia il fentanil che i suoi derivati sono stupefacenti molto potenti (da 10 a 100 volte più potenti dell’eroina), e quindi piccole quantità di questi due precursori sono sufficienti per produrre milioni di dosi di prodotto finale.

Qual è la missione dei regolamenti aggiornati?

Il regolamento (CE) n. 273/2004 stabilisce misure di sorveglianza del commercio di precursori di droghe all’interno dell’Unione Europea.
Il regolamento (CE) n. 111/2005, invece, regola il commercio di precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi.

Gli allegati di entrambi i regolamenti contengono le liste di sostanze elencate, soggette a diverse misure armonizzate di controllo e monitoraggio.

Nel marzo 2024, la Commissione ONU sugli Stupefacenti ha aggiunto le sostanze 4-piperidone e 1-boc-4-piperidone alla Tabella I della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (“Convenzione ONU del 1988”).

Per allineare il quadro europeo a tali cambiamenti, il Regolamento Delegato (UE) 2025/1475 stabilisce che le sostanze 4-piperidone e 1-boc-4-piperidone devono essere incluse nell’Allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nell’Allegato del regolamento (CE) n. 111/2005.

Implementazione delle modifiche negli allegati corrispondenti

Nell’Allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nell’Allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, nella tabella della categoria 1, vengono aggiunte le seguenti voci:

Quali sono le implicazioni delle modifiche?

  • Operatori economici: dovranno richiedere licenze, registrare le operazioni e rispettare controlli aggiuntivi per queste sostanze di categoria 1.

  • Autorità nazionali: dovranno aggiornare le proprie liste ufficiali, formare il personale e coordinare ispezioni e sanzioni.

  • Sicurezza pubblica: l’obiettivo centrale è rendere più difficile la produzione illegale di oppioidi come il fentanil su scala industriale o clandestina.

Entrata in vigore e applicazione delle modifiche

Il Regolamento è entrato in vigore nell’agosto 2025, 22 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE avvenuta il 25 luglio. Le modifiche introdotte sono diventate direttamente applicabili in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento.

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