Il numero CE delle sostanze chimiche è un identificatore essenziale nella regolamentazione del mercato europeo. La sua funzione è consentire un'identificazione chiara e standardizzata delle sostanze, qualcosa di cruciale in un'industria dove si manipolano quotidianamente migliaia di composti, dagli ingredienti cosmetici ai componenti industriali complessi.
Sebbene ogni sostanza possa essere descritta tramite il suo nome chimico sistematico, nella pratica ciò risulta poco efficiente nell'ambiente regolatorio. Per questa ragione, si ricorre a identificatori numerici più gestibili. Il più conosciuto a livello internazionale è il numero CAS, ma nel contesto europeo, il numero CE occupa un posto prioritario.
Questo numero è collegato a tre inventari storici: EINECS, ELINCS e NLP. Da qui provengono i cosiddetti numeri di elenco, che identificano anch'essi le sostanze, sebbene con un approccio più amministrativo o transitorio, secondo il loro status regolatorio precedente all'entrata in vigore di REACH.
Comprendere la differenza tra loro è importante per una corretta elaborazione delle Schede di Dati di Sicurezza (SDS) e per il rispetto delle normative REACH e CLP.
Cos'è un numero CE delle sostanze chimiche?
Il numero CE delle sostanze chimiche è unico ed è composto da sette cifre nel formato XXX-XXX-X, assegnato a una sostanza per identificarla nei registri ufficiali.
Si può dire che è come il suo "codice fiscale" chimico. Questi numeri provengono da inventari storici che l'UE ha consolidato prima dell'entrata in vigore di REACH e sono organizzati in blocchi numerici secondo la loro fonte:
2xx-xxx-x e 3xx-xxx-x: provengono dall'inventario EINECS (Inventario Europeo delle Sostanze Chimiche Commerciali Esistenti), che raccoglie sostanze già presenti sul mercato prima del 18 settembre 1981.
4xx-xxx-x: corrisponde all'inventario ELINCS (Elenco Europeo delle Sostanze Chimiche Notificate), per sostanze notificate tra il 1981 e il 2008, sotto la vecchia Direttiva 67/548/CEE.
5xx-xxx-x: assegnati a sostanze incluse nell'elenco NLP (No-Longer Polymers). Cioè, quelle che precedentemente erano considerate polimeri ma non soddisfano più la definizione attuale di polimero secondo REACH.
Come si può vedere, il numero CE delle sostanze chimiche è composto da numeri ufficiali e legalmente riconosciuti. Sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, il che li rende documenti giuridici validi per l'uso nel quadro REACH e CLP.
E cosa succede con le sostanze nuove?
Quando una sostanza non figura negli inventari ufficiali dell'UE, come EINECS, ELINCS o NLP, non può ricevere un numero CE ufficiale. Tuttavia, è ancora necessario identificarla per poter svolgere le procedure richieste dal regolamento REACH.
Per questi casi, l'ECHA assegna un numero di elenco, che funge da identificatore amministrativo. Diversamente dal numero CE delle sostanze chimiche, un numero di elenco non ha status legale per l'uso nella normativa chimica.
Gli identificatori amministrativi sono generati normalmente attraverso il sistema REACH-IT e mantengono lo stesso formato dei numeri CE (XXX-XXX-X).
Di seguito, si riassumono i principali intervalli e il loro significato:
6xx-xxx-x: assegnati automaticamente a sostanze preregistrate che dispongono di numero CAS ma non di numero CE.
7xx-xxx-x: utilizzati quando l'ECHA verifica l'identità della sostanza e conferma che si tratta di un'entità unica.
8xx-xxx-x: continuazione logica dei precedenti, applicati quando esiste un numero CAS ma non c'è corrispondenza con nessuna sostanza già registrata.
9xx-xxx-x: destinati a sostanze senza numero CAS, come miscele complesse, prodotti di reazione o sostanze del tipo UVCB (Composizione Sconosciuta o Variabile, Prodotti di Reazione Complessi o Materiali Biologici).
Man mano che si esauriscono i numeri di elenco nel loro formato numerico attuale, l'ECHA ha previsto una transizione a un formato alfanumerico. Questo nuovo schema manterrà la stessa lunghezza e struttura (XXX-XXX-X), ma incorporerà lettere per ampliare la capacità di assegnazione.
Inizialmente, il numero di elenco inizierà con una lettera nella prima posizione, seguita dal resto delle cifre. Ad esempio, potremmo vedere formati come A12-345-6.
Quando saranno utilizzate tutte le combinazioni possibili con una sola lettera iniziale (dalla A alla Z), si passerà a combinazioni con due lettere all'inizio (ad esempio, AB3-456-7), e così via, ampliando esponenzialmente lo spazio disponibile per nuove assegnazioni.
L'impatto del numero CE delle sostanze chimiche nelle SDS
Nell'elaborazione delle SDS, identificare correttamente le sostanze presenti in una miscela è essenziale per garantire la tracciabilità e rispettare gli obblighi legali dell'Unione Europea.
Il numero CE, se disponibile, deve essere indicato conformemente al REACH. Possono essere inclusi anche il numero CAS e il nome IUPAC quando sono noti.
I numeri di elenco, da parte loro, non hanno status legale né sono obbligatori nelle SDS. Non sono menzionati nell'Allegato II di REACH come identificatori richiesti, e il loro uso è a discrezione del redattore.
Tuttavia, bisogna tenere presente che i numeri di elenco possono svolgere un ruolo utile nella pratica, soprattutto quando si lavora con sostanze che non hanno ancora numero CE né numero CAS.
Gestione della classificazione delle sostanze chimiche
Per gestire correttamente la classificazione delle sostanze chimiche e l'elaborazione delle SDS, è altamente consigliabile disporre di uno strumento specializzato.
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